L’importanza del progetto per le autorimesse nel rispetto delle Norme

Chi cura il progetto degli edifici generalmente si occupa anche delle loro autorimesse, o dei box auto, adiacenti alle cantine o isolati dai vani di abitazione o servizio. Su questo argomento è fondamentale la conoscenza di una Norma, che alcuni ritengono valevole SOLO per quelle autorimesse soggette al controllo dei Vigili del fuoco per la prevenzione e protezione dagli incendi, ma che invece è assolutamente vigente ANCHE per le piccole e piccolissime autorimesse, per intenderci anche per il box di casa:

il D.M. 01/02/1986.

La Norma, è bene precisarlo, NON è mai stata abrogata e continua, con le specifiche e doverose integrazioni e spiegazioni fornite a mezzo circolare dal Ministero degli Interni, a trovare piena applicazione nell’attualità, anche se, come purtroppo mi capita di constatare nel corso di sopralluoghi condotti presso gli edifici esistenti, in molti casi costruttori e progettisti la disattendono. E’ inutile dire che, in questi casi, il mancato rispetto dei requisiti di Legge spesso sfocia in contenziosi, specie nell’ambito dei Condomini, dall’esito comunque piuttosto scontato in quanto la Norma è molto chiara, e non ammette interpretazioni di sorta.

Vediamo, per gradi, i punti salienti da tenere in considerazione per la progettazione, e realizzazione di un’autorimessa. E’ necessario puntualizzare che le autorimesse soggette al controllo di prevenzione incendi da parte del Comando dei VV. F. sono quelle di superficie complessiva coperta superiore a 300 mq, nell’ambito delle attività identificate al n. 75 dal D.P.R. 151/2011. Quelle di superficie inferiore sono soggette al rispetto dei requisiti minimi dettati dal D.M. 01/02/86, ma non al controllo ed alla SCIA. In altre parole, chi ha o gestisce un’autorimessa, anche per fini privati, di consistenza inferiore a quella minima sopra menzionata, pur non dovendo segnalarla agli organi di controllo quale attività a rischio di incendio, deve, sotto la propria personale responsabilità, garantire il rispetto di una serie di Norme, descritte dal Decreto.

Le autorimesse soggette al controllo antincendio, inoltre, devono rispettare diverse procedure autorizzative, a seconda ancora una volta dell’estensione: quelle fino a 1000 mq potranno essere avviate a seguito della presentazione di una SCIA al Comando VV. F. (segnalazione certificata di inizio attività, contenente anche il progetto) quali attività di categoria A, quelle oltre 1000 mq (attività di categoria B fino a 3000 mq, oltre di categoria C) dovranno anche predisporre un progetto preliminare antincendio, sottoposto alla valutazione da parte dell’Ufficio tecnico competente dei VV. F. nell’ambito dell’iter previsto.

A prescindere dall’assoggettabilità, o meno, delle autorimesse ai controlli di prevenzione incendi, per tutte vengono riportate sul Decreto definizioni specifiche per la loro classificazione. Le autorimesse possono essere isolate o miste (a seconda della destinazione d’uso esclusiva o meno), interrate o fuori terra, aperte o chiuse (a seconda della superficie di aerazione permanente che presentano sul perimetro), a box o a spazio aperto.

Da precisare che, prima dell’entrata in vigore del D.P.R. 151/2011, attuale Normativa antincendio, le autorimesse venivano classificate, ai fini dell’assoggettabilità alle procedure di controllo e prevenzione incendi, in base al numero di posti auto, il cui limite superiore risultava pari a nove. Scomparso ora il parametro relativo al numero di autoveicoli, per l’obbligo di presentazione o meno al Comando VV. F. della documentazione di progetto, la distinzione delle autorimesse, e dei relativi requisiti richiesti, sulla base di tale caratteristica continua a valere, nel senso che quelle caratterizzate da un numero di autoveicoli non superiore a nove rispondono a certi requisiti minimi richiesti al progetto, diversi, anche se per certi aspetti corrispondenti, da quelli richiesti per le autorimesse di oltre nove posti auto.

Il campo di applicazione della Norma riguarda le autorimesse di nuova realizzazione (dal 1986) e quelle che subiscono, a seguito di intervento, una variazione di classificazione e di superficie, in più o in meno, superiore al 20% della superficie in pianta, o comunque eccedente 180 mq (punto 1.2.0).

Autorimesse di capacità non superiore a nove autoveicoli.

Per le autorimesse di tipo misto sono previste strutture portanti con caratteristiche di resistenza al fuoco R60, e se di separazione REI 60, porte di comunicazione con locali a diversa destinazione d’uso (purché ammissibile in relazione all’autorimessa) metalliche, piene ed a chiusura automatica, superficie di aerazione naturale complessiva non inferiore a 1/30 della superficie in pianta, altezza non inferiore a 2 m, eventuale suddivisione interna in box con strutture almeno REI 30, aerazione con aperture permanenti per i box, in alto e in basso, di superficie non inferiore a 1/100 di quella in pianta, anche, eventualmente, realizzata sulla corsia di manovra.

Per le autorimesse isolate si considerano le stesse prescrizioni, con l’unica differenza che le partizioni interne, così come le strutture portanti, non debbono necessariamente presentare requisiti di protezione passiva nei confronti dell’incendio (REI) ma debbono comunque essere realizzate con materiali incombustibili.

Le autorimesse suddette, inoltre, in analogia a quanto previsto per quelle di capacità superiore, devono presentare una frazione della superficie di aerazione naturale prevista completamente priva di serramenti, per complessivi 0.003 mq per mq di pavimento.

Le autorimesse miste o isolate, a box affacciantesi su spazio a cielo libero, ed i parcheggi all’aperto o su terrazze, qualunque sia la capienza e l’estensione NON sono soggette al controllo di prevenzione incendi da parte del Comando dei VV. F., ma devono comunque sottostare alle prescrizioni sopra citate fornite dal Decreto.

Autorimesse di capacità superiore a nove autoveicoli

Le autorimesse miste, che non dovranno essere ubicate oltre il sesto piano interrato ed il settimo fuori terra, dovranno essere caratterizzate da strutture di separazione da edifici adiacenti almeno REI 120 ( REI 90 se dotate di impianto di spegnimento fisso automatico), l’altezza dei locali non dovrà essere inferiore a 2.40 m, con un minimo di 2.00 m sotto trave (fatti salvi casi particolari descritti dalla Norma), le strutture portanti dovranno possedere requisiti di resistenza al fuoco almeno R90, mentre quelle di separazione almeno REI 90 (REI 180 se verso attività elencate dal Decreto e per autosili). Le autorimesse isolate, anche in questo caso, possono essere caratterizzate da strutture che presentino il requisito di incombustibilità.

In merito al problema delle comunicazioni con locali a diversa destinazione d’uso (di abitazione e non), ed in particolare con locali relativi ad attività soggetta al controllo di prevenzione incendi, la Norma detta una serie di prescrizioni sui requisiti minimi di protezione passiva che devono soddisfare la strutture, in relazione alla capacità dell’autorimessa, al tipo di attività confinante ed al piano di ubicazione dei locali. Viene anche espressamente citata la possibilità di comunicazione, in alcuni casi, con certe attività soggette al controllo VV. F. attraverso un ‘filtro a prova di fumo’ ossia un locale di separazione dotato di idonee caratteristiche di protezione ed isolamento antincendio, così come definito dal D.M. 30/11/1983.

Le compartimentazioni.

Un aspetto fondamentale, legato al progetto delle autorimesse, riguarda appunto la necessità di ‘sezionare’ l’ambiente soggetto a maggior rischio d’incendio, quale appunto l’autorimessa, rispetto a quelli circostanti a diversa destinazione d’uso, attraverso l’impiego di strutture caratterizzate da idonei requisiti di protezione passiva nei riguardi dell’incendio. La logica progettuale della compartimentazione permette di considerare l’ambiente all’interno di sé, riferendo i parametri di aerazione, isolamento e protezione alla superficie del compartimento. Nello specifico le strutture di divisione dei compartimenti dagli ambienti adiacenti devono risultare di caratteristiche almeno REI 90, così come le porte di comunicazione, a chiusura automatica. I passaggi tra i piani dell’autorimessa, le rampe pedonali, le scale, gli ascensori ed elevatori devono essere esterni o protetti da strutture almeno REI 120, e porte almeno REI 120 dotate di dispositivi di auto-chiusura. Le superfici massime adibite ad un compartimento sono tabulate dalla Norma, a seconda della tipologia ed ubicazione dell’autorimessa.

Un dato importante, relativo al compartimento, riguarda la superficie totale di aerazione naturale, che deve risultare non inferiore ad 1/25 della superficie in pianta dello stesso, di cui, nei casi nei quali non è prevista la presenza di un impianto di ventilazione meccanica, una porzione non inferiore a 0.003 mq per mq di pavimento deve essere completamente priva di serramenti. Il sistema di ventilazione deve essere indipendente per ogni piano. Per autorimesse sotterranee la ventilazione può avvenire tramite intercapedini e/o camini, anche con l’ausilio di un sezionamento verticale o canalizzazioni di tipo ‘shunt’. Per le autorimesse suddivise in box l’aerazione naturale deve essere realizzata per ciascun box. Tale aerazione può essere ottenuta con canalizzazioni verso l’esterno, o aperture, anche verso la corsia di manovra, prive di serramenti e di superficie non inferiore a 1/100 di quella in pianta del box.

Dallo stralcio, relativo ai punti di più frequente applicazione della Norma, e certamente non esaustivo di tutti gli aspetti toccati nel testo, quali l’accesso alle autorimesse, le rampe, i percorsi di esodo durante l’emergenza, gli impianti di illuminazione (che in ogni caso devono garantire un valore sul piano di pavimento non inferiore a 5 lux per la gestione dell’emergenza), gli impianti di rivelazione e di spegnimento dell’incendio, di cui al D.M. 20/12/2012, e tanto altro ancora, si comprende come in realtà la Normativa in materia sia molto complessa e specifica, al contrario di quanti ritengono superficialmente che le autorimesse siano un servizio assimilabile ad una cantina o ad un ripostiglio, e che quindi sia sufficiente, per la loro progettazione, tenere conto di soli aspetti urbanistici e del regolamento di igiene. In realtà c’è molto di più, e la materia necessita di approfondimento e conoscenza nello specifico, per non incorrere in gravi errori che possono comportare denunce penali, spese per l’adeguamento e pesanti contenziosi.

Compartimentazione, separazione da ambienti ad altra destinazione d’uso, caratteristiche di protezione passiva delle strutture e delle porte di comunicazione, oltre alle necessarie aperture di ventilazione naturale e permanente, in certi casi sembra che questi punti di base, ma fondamentali, siano sconosciuti a chi esegue il progetto sulla sola ‘sensibilità architettonica’. Meglio sempre rivolgersi, anche per una consulenza specifica, a chi in realtà ha conoscenza e pratica di queste importanti tematiche.